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Il governo e eletto dal popolo? ma ne siamo sicuri?

In questi giorni abbiamo assistito ad una crisi di governo innescata dal lider della lega Salvini.

Ma veramente ne abbiamo capito qualcosa?

Io in questi giorni sto cercando almeno di vedere come stanno le cose.

Forse non lo sapete ma in rete frequento delle persone che anno si la mia stessa disabilità, ma ci si confronta su determinate tematiche.

Io con questo articolo intendo parlare a tutti senza distinzione e colore politico.

Mi chiedo e vi chiedo ma veramente abbiamo capito un po’ come stanno le cose?

Io credo proprio di no.

La costituzione italiana la conosciamo o no?

Frequentando i social siamo bombardati di tutto di più anche da personaggi politici che a dire di qualcuno parla alla pancia delle persone.

Non basta ascoltare comodamente sul divano i tg e magari interpretare le varie notizie come si vuole.

O letto su un blog una riflessione politica dal titolo:

“Per fare politica si deve nascere e studiare”.

Quello che in alcuni tv sentite non sono persone che parlano così, ma sono persone che o anno una esperienza politica, oppure si sono messi a leggere i vari libri in particolare di diritto costituzionale o parlamentare.

Tanti vi raccontano che i governi sono eletti dal popolo in realtà non e così.

La nostra repubblica e una repubblica di tipo parlamentare e non presidenziale.

Se fosse stato così il capo dello stato lo avrebbe votato il popolo e non il parlamento su proposta dei partiti.

Veniamo però al dunque, come si e formato questo governo?

Bene alcune ricerche in rete ci possono dare una chiara risposta.

Vi riporto alcune articoli della costituzione italiana che ricordiamo è nata dopo il periodo fascista.

L’art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. 

Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.

L’incarico

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici

La nomina

L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:

  • quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
  • quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio);
  • quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato)

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

Formula rituale

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”

Governo.it

Quello riportato in sintesi e quanto e accaduto questo ultimo anno.

Approfondiamo meglio.

Cosa dice la costituzione sul popolo sovrano?

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

L’articolo 1 insomma non si limita a parlare della “sovranità” del popolo, ma sta attento a ricordare che questa sovranità deve essere esercitata nelle forme e “nei limiti” della Costituzione. Quindi non sempre e non sempre direttamente (è proprio di ogni grande valore, sapergli dare dei limiti: pensate alla libertà e a quel principio per cui però “la mia finisce dove comincia la tua”) .

Per esempio, un “limite” dell’esercizio della sovranità riguarda il ricorso alle elezioni, le cui “forme” – ovvero i tempi – sono descritte all’articolo 60.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

A sua volta l’articolo 60 conosce delle eccezioni, stabilite molto semplicemente e chiaramente nell’articolo 88.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Quindi la Costituzione non dice niente, deliberatamente, sulle ragioni di scioglimento anticipato delle Camere: lo scioglimento è infatti prerogativa e scelta autonoma del presidente della Repubblica (quasi autonoma: “sentiti i loro Presidenti”). Il presidente della Repubblica è infatti legittimato a dare invece l’incarico di formare il governo a chiunque ritenga, e con qualunque maggioranza (e persino a prescindere dall’esistenza di una maggioranza predefinita), come dice l’articolo 92.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Quello che serve e che basta a un governo nominato dal presidente della Repubblica per entrare in carica è quindi un voto di fiducia a maggioranza, qualunque maggioranza, anche una sola formatasi in quel voto di fiducia: la maggior parte dei deputati e la maggior parte dei senatori. Lo dice l’articolo 94.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Fonte: il post.it

Ecco quando parlo con determinate persone che devono in qualche modo capire che le cose in realtà non sono come ci viene raccontato dai tg o dai giornali.

Leggere e anche conoscere e credo che la conoscenza ci fa crescere tutti.

Usare la rete ma usarla e sfruttarla al meglio.

Chi mi conosce sa che la penso così.